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Gaeta

Capodanno a Gaeta: cambiano viabilità e sosta, vietata la vendita per asporto di bevande

La città di Gaeta si prepara a festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno adottando tutte le misure necessarie a garantire il tranquillo svolgimento degli eventi programmati dall’Amministrazione Comunale e la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Con ordinanza n. 499 del 28 dicembre 2017, il Comando di Polizia Locale ha ordinato:

  • l’istituzione in Piazza Traniello nel tratto ricompreso tra l’intersezione con Piazza Commestibili e l’attività commerciale denominata Birreria dell’Arco, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 del 30 dicembre 2017 e l’istituzione del divieto di transito dalle ore 21 del 31 dicembre 2017 fino al termine di festeggiamenti previsti per Capodanno;

  • l’istituzione del doppio senso di circolazione in Piazzale Caboto lato Villa Traniello nel tratto adiacente la Gran Guardia dalle ore 21 del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione degli eventi programmati;

  • l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra su Via Faustina e Via Nardone per i veicoli da Piazzale Caboto diretti in Via Duomo/Via Bausan dalle ore 21 del 31 dicembre 2017 al termine dei festeggiamenti;

  • l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su Piazzale caboto per i veicoli provenienti da Via Faustina e diretti a Piazzale Caboto/Centro Città dalle ore 21 del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione della manifestazione prevista per Capodanno.

Mentre, in previsione del notevole afflusso di persone e per evitare eventuali problematiche derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e dalla rottura di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l’incolumità delle persone) è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 497 del 28 dicembre 2017.

L’atto amministrativo vieta, dalle ore 18 del 31 dicembre 2017 alle ore 7 del primo gennaio 2018, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, compresi gli ambulanti itineranti e di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualunque titolo, qualsiasi tipo di bevanda in qualsiasi contenitore. E altresì vietato, nella stessa fascia oraria del medesimo giorno, l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine, e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche e ad uso pubblico.

redazione

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