La Cassazione nella Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 454, precisando quanto invero già costantemente affermato e riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico, sebbene analizzando un caso del tutto peculiare, ha chiarito che «in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l’intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all’indennità di avviamento».
Il principio di diritto enunciato si inserisce d’altra parte in linea con il tenore dell’articolo 34 della legge 392/78 in base al quale «in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità».
Un articolo anch’esso non sempre noto ai commercianti ma che di fatto rappresenta un valido e forte elemento per poter negoziare o ri-negoziare, in ipotesi, le condizioni contrattuali in sede di rinnovo ed ottenere degli accordi economici senza dubbio di maggior favore, specie nel periodo di forte congiuntura economica in cui nostro malgrado versa il Paese.
Avv. Bruno Redivo
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