Innanzitutto viene sancita l’impossibilità per Equitalia di procedere al pignoramento immobiliare della prima casa.
Secondo il dettato normativo infatti, se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, esso non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Conseguenza della modifica normativa sinteticamente richiamata è la possibilità di contrastare e paralizzare un’eventuale azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione con lo strumento dell’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., mediante atto da depositarsi presso il Tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile aggredito.
Uno strumento ( relativamente ) rapido, economico e senza dubbio efficace per salvaguardare l’immobile di proprietà, oggetto di sacrifici di una vita intera, nel difficile contesto economico attuale in cui versa purtroppo il nostro paese.
Analizzerò nei prossimi articoli, seppur sinteticamente, ulteriori novità e strumenti interessanti a tutela dei diritti del cittadino per difendersi attivamente ed efficacemente dal sovra indebitamento che purtroppo interessa e colpisce la maggior parte delle famiglie italiane.
Avv. Bruno Redivo
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