Lo certifica il Segretario Generale del Comune di Formia Anna Lecora in una nota inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto del Comune di Formia, scrive il Segretario, “non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all’art. 21, commi 1 e 2”. In particolare, l’art. 21, comma 2, stabilisce che “non possono… costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari”.
Per discutere e votare le due proposte (“Norme e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato in quanto servizio pubblico locale privo di rilevanza economica” e “Referendum popolari-modifica degli articoli 20,21,22 e 23 dello Statuto del Comune di Formia e introduzione nello stesso dell’art. 23 bis”), era stata richiesta la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario. Convocati dal presidente del Consiglio Maurizio Tallerini, i capigruppo si erano espressi per l’inserimento dei punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, previa trasmissione delle richieste al Segretario Generale per una verifica sulla regolarità tecnica delle proposte. Verifica arrivata: proposte inammissibili.
Comunicato Stampa
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