Angolo della legalità: lavoratore e mansioni superiori

legalitaCapita molto spesso che lavoratori vengano assunti a tempo determinato e part-time per mansioni base ed elementari e che poi in realtà svolgano prestazioni lavorative di elevata responsabilità e con autonomia decisionale, di fatto sostituendosi all’imprenditore datore di lavoro.
Le irregolarità relative alla tipologia del contratto ed agli orari effettivamente prestati verranno analizzati negli articoli successivi.
Qui si vuol evidenziare una normativa non molto conosciuta e di cui di fatto in pochi lavoratori si avvalgono, sebbene si tratti di una tutela piuttosto ampia ed efficace.
L’art. 2103 c.c. prevede testualmente: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Dalla corretta applicazione dell’articolo soprarichiamato ne deriva che, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni superiori, quindi di maggior rilievo, difficoltà e responsabilità, per oltre 3 mesi, viene a verificarsi la cosiddetta “promozione automatica” che comporta giuridicamente l’automatico adeguamento della retribuzione e della relativa contribuzione sin da quel momento per tutto l’ulteriore periodo lavorativo.
Senza volersi in questa sede soffermare sui diversi e variegati profili risarcitori, risulta facile immaginare come applicando la normativa indicata, dopo anni ed anni di sfruttamento del lavoratore vengano a maturare, mese dopo mese, anno dopo anno, delle differenze retributive di ingente quantificazione che dovranno essere integralmente riconosciute al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta agli emolumenti dedotti in ultima busta paga. Una gradita sorpresa specie nel periodo di attuale forte congiuntura economica.
Avv. Bruno Redivo