Può bastare anche solo un pagamento in ritardo nel contesto di un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate per avere grossi problemi.
Il fisco italiano permette ai contribuenti di suddividere il pagamento di debiti fiscali in più rate. Dunque, quando il debito accumulato è poco sostenibile, anziché pagare tutto in un’unica soluzione, si può sempre richiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione.

Di norma, per debiti fino a 60.000 euro, è possibile ottenere una dilazione con interesse minimo senza dover fornire particolari documenti sulla propria situazione economica. Quando il debito, invece, è più alto il debitore dovrebbe dimostrare di star attraversando un periodo di temporanea difficoltà economica. Bisogna però essere precisi e preoccuparsi di non saltare nessun pagamento.
Rate pagate in ritardo: quando l’Agenzia delle Entrate fa decadere il piano di rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti alcune regole di base che il contribuente è tenuto a seguire per non perdere l’opportunità di sfruttare una simile procedura di pagamento. Se, per esempio, la prima rata non viene pagata entro un periodo stabilito, il contribuente potrebbe perdere il beneficio della rateizzazione.
Tale periodo può essere di sessantasette giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale (sessanta giorni previsti per il pagamento più sette di tolleranza per lieve ritardo). Oppure di novantasette giorni per gli avvisi telematici all’intermediario (tre mesi previsti per il pagamento più sette giorni di lieve ritardo).

E cosa succede in questo caso? Secondo quanto comunicato dall’AdE, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti a ruolo. Invece, se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, oppure se non si paga l’ultima rata entro novanta giorni dalla scadenza, si verifica un’altra fattispecie grave.
Si tratta della decadenza dalla rateizzazione. Ciò significa che gli importi residui diventano riscuotibili solo in unica soluzione, senza più rate. In altri casi, come quelli di lieve inadempimento, l’adesione al beneficio della dilazione non decade, ma il contribuente dovrà pagare le sanzioni. Si tratta del 15% in più per il ritardo e il 30% per il carente versamento. Più gli interessi legali pari allo 0,8% annuo. Tutto ciò a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di venti giorni.

Il debitore che sta affrontando un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate, e non riesce a pagare una rata per tempo deve però sapere che questa mancanza non costituirà subito un problema nell’iter di rientro. La rata saltata non viene conteggiata come “non pagata” e quindi non contribuisce a far decadere il piano solo se, per esempio, il debitore riesce a pagare gli interessi di mora accumulati dal giorno della scadenza della rata fino al giorno in cui si effettuerà il pagamento.
Non si rischia la decadenza del piano anche se il debitore paga, ma solo per i debiti affidati fino al 31 dicembre 2021, un’eventuale commissione aggiuntiva. Si tratta del cosiddetto “aggio“. Quindi, pagando solo l’importo originale della rata senza gli interessi e l’aggio, la rata non viene considerata chiusa. E questo è grave. Per l’AdE si tratta infatti di una rata “non pagata”. E ciò può influire sul conteggio totale delle rate non pagate che determinano la decadenza del piano.