Bocciato il ricorso del Gaeta sulla posizione irregolare del calciatore Testa del Boville

calcioLa Polisportiva Gaeta ha  appreso con sorpresa e stupore la notizia del respingimento da parte del Giudice Sportivo del CrLazio LND del reclamo presentato dalla Società inerente la posizione irregolare del calciatore Testa Gianni del Boville. Quest’ultimo  presente in campo nel corso della gara ATLETICO BOVILLE-GAETA, disputata il 12/01/2014 a Boville Ernica e valevole per il campionato regionale di “Eccellenza,è risultato iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti ed in base a ciò, in considerazione del fatto che non risulta tesserato anche come tecnico a favore della Società Boville (art. 40 NOIF) doveva chiedere la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico precisando la natura della nuova attività. La permanenza di iscrizione all’albo dei tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che il tecnico non  intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni. Tali norme sono chiare e non si prestano ad ulteriori interpretazioni. Per tale motivo la Polisportiva Gaeta aveva chiesto che la Società Atletico Boville fosse perseguita con la perdita della gara per 0-3 perché il calciatore TESTA Gianni non aveva titolo a partecipare alla gara BOVILLE-GAETA.

Nel comunicato ufficiale del Giudice  Sportivo di oggi 26 febbraio si apprende che “Il reclamo è infondato e che dall’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, il Sig. TESTA Gianni nato il 21.10.1975 risulta tesserato, come calciatore, per la Società ATLETICO BOVILLE ERNICA a far data dal 13.9.2013. L’art. 37 del regolamento del Settore Tecnico recita al comma 1: “Il possesso della tessera di allenatore di base non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.” Al comma 2 recita altresì: “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima Società”.

Considerato quanto sopra descritto, il Sig. TESTA Gianni ha partecipato a pieno titolo alla gara a margine.

PQM DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società GAETA 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente risultato: ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA 2-0”

Ebbene, che il Testa fosse tesserato come calciatore lo si sapeva. L’articolo 37  comma 1 ci spiega in modo semplice è chiaro che il possesso da parte di un tecnico di tessera di allenatore non preclude allo stesso la possibilità di tesserarsi quale calciatore. Però poi altrettanto chiaro e lampante nonché di inequivocabile interpretazione è l’articolo 36 dello stesso regolamento del settore Tecnico, citato dal Gaeta nel reclamo che recita: “I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo, precisando la natura della nuova attività. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistiche diverse da quelle derivanti dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.” Come mai il Giudice Sportivo ha dimenticato l’articolo 36? Ha fatto riferimento all’art. 37 che prevede la possibilità di poter essere tesserato ma occorre la sospensione volontaria e qui ne fa espresso riferimento l’art. 36. Le ragioni della Polisportiva Gaeta sono state anche commentate dal Direttore Generale: “Questa sentenza,per il cui parto sono occorsi quasi due mesi, considerato quanto scritto nel comunicato ufficiale, ci dà ancor più la consapevolezza di avere ragione-ha detto Fragasso- Sia nel caso dell’atleta Testa del Boville , sia in quello analogo del calciatore Piccheri, impiegato dall’Artena nella gara recente con il Gaeta. Anche in questo caso abbiamo presentato reclamo. Per quanto riguarda il ricorso che oggi ci è stato bocciato, preannuncio che chiederemo gli atti ufficiali ed inoltreremo ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale. E se il caso, proseguiremo ancora con l’Alta Corte di Giustizia del Coni, perché non vogliamo essere mortificati e penalizzati in questo modo, soprattutto quando vi sono delle norme chiare da rispettare. In via assoluta, la permanenza di iscrizione all’albo dei tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che il tecnico non  intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni. E pensare che avevamo anche fatto riferimento ad un precedente, una sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale presidente il Dr Artico del 2007 riguardante la gara ScauriMinturno-Vis Terracina e la posizione del calciatore Iannitti con anche la tessera di allenatore. Tra l’altro proprio nel numero di gennaio della pubblicazione mensile della LND edizione Lazio “Calcio Illustrato” vi è un ampio, chiaro, dettagliato servizio a cura del noto avvocato ed esperto in Diritto Sportivo Matteo Grassani sul tesseramento multiplo. Quindi dubbi non ve ne sono. Ci ha sorpreso questa decisione, viste le norme del regolamento che sgombrano il campo da ogni equivoco. A questo punto a riguardo auspico la sensibilizzazione sull’argomento da parte della stampa, anche a carattere nazionale”.