#Formia, Aprea: “Valerio? Dichiarazioni presuntuose e strumentali, farebbe bene a documentarsi”

Il comunicato del gruppo Idea Domani rende doverose delle precisazioni di natura tecnico-giuridica.
La tematica del possibile conflitto di interessi tra mandato professionale e mandato politico nel caso di un avvocato consigliere comunale è stata esaminata a più riprese dal Consiglio Nazionale Forense che si è espresso su questioni molto più critiche rispetto a quella di un consigliere comunale che assuma in modo gratuito l’incarico di rappresentare il Comune di elezione, quale potenziale parte danneggiata in un procedimento penale.
In particolare il CNF si è espresso sull’eventuale incompatibilità tra il munus di consigliere comunale e l’assunzione del patrocinio in controversie promosse contro l’amministrazione comunale nell’ambito dell’esercizio della professione forense e sulla posizione deontologica di un consigliere comunale che aveva assistito un congiunto in una vertenza nella quale la controparte era costituita dal Comune di elezione.
Il primo caso è stato risolto in questi termini con il parere n. 16 del 3.10.2001: “non sembra che possa ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente previste per la professione di avvocato nell’ordinamento professionale vigente. Deve, tuttavia, rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano dell’opportunità è, poi, fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il pieno assolvimento degli obblighi connessi all’assunzione di un mandato politico rappresentativo sconsiglino l’assunzione del patrocinio in cause promosse contro l’ente locale nel cui Consiglio siede l’avvocato in questione”.
Il secondo caso è stato invece oggetto del parere n. 80 del 22.11.2005:
“L’art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l’avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l’attività difensiva non può concretarsi in un’interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali. La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l’avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica. Né, d’altronde, pare che l’attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense, ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovesse lamentare un pregiudizio cagionato dall’attività di un membro dei propri organi rappresentativi”.
Il Consiglio Nazionale Forense non ha quindi individuato profili di incompatibilità in ipotesi in cui l’avvocato-consigliere comunale esercita l’attività professionale contro il Comune di elezione, neppure nel caso – più problematico- in cui rappresenti un congiunto contro il Comune.
Deve dedursi, quindi, l’assoluta insussistenza di ipotesi di incompatibilità nel caso in cui tale attività professionale sia esercitata a favore dell’Ente. A ciò va ad aggiungersi l’ulteriore profilo di gratuità dell’apporto professionale, che potrebbe al più costituire un vantaggio e non un pregiudizio per l’Ente.
Va poi chiarito che la Legge 20 luglio 2004 n. 215 “Norme in materia di conflitto di interessi” ha un ambito applicativo diverso, risultando applicabile ai soli titolari di cariche di Governo (Presidente del Consiglio, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari Straordinari del Governo) ai quali (art. 2) è fatto divieto, tra l’altro, di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati”, con la puntualizzazione che “in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti”.
La ratio del legislatore è quella di limitare ipotesi di conflitto di interesse nella sfera del potere esecutivo. Al più tale problematica poteva emergere con riferimento a componenti della giunta, non con riferimento al ruolo di consigliere comunale titolare di funzioni rappresentative e consultive.
Ciò chiarito si rilevano meramente pretestuose e strumentali le affermazioni del gruppo Idea Domani e del Consigliere Avv. Valerio Giovanni atteso che il sottoscritto ritiene di aver svolto l’incarico conferitogli, ancorchè circoscritto temporalmente, in favore dell’Ente, assolvendo allo stesso tempo ai doveri impostigli dall’ordine professionale di appartenenza nonché a quelli inerenti la carica pubblica elettiva, nel rispetto della legislazione in materia.
In ogni caso se la questione da loro sollevata è per essi di primaria importanza, potranno adire la competente Magistratura.
Non ho dubbi che l’esperienza nel diritto amministrativo e degli enti locali è fondamentale soprattutto per un amministratore pubblico, ma credo che questo invito il gruppo Idea Domani ed il Consigliere Valerio se lo siano autorivolto. Soprattutto l’Avv. Valerio, verso il quale non vi è nulla di personale, farebbe bene, quale tecnico della materia, a documentarsi prima di scalfire la professionalità di un collega.