Porto di Gaeta: le nuove regole dell’Ordinanza 75/2014

rimorchiatore_gaetaIn merito alle notizie riprese dagli organi di stampa locale circa la disciplina del servizio di rimorchio nel porto commerciale di Gaeta, si ritiene opportuno fornire alcuni ulteriori elementi conoscitivi al fine di una rappresentazione più completa della questione.

È opportuno premettere che, in considerazione dell’elevato interesse sociale e delle precipue caratteristiche del traffico petrolifero, l’attenzione di questa Autorità Marittima nei confronti del locale “pontile petroli” e delle unità ad esso facenti scalo è da sempre molto elevata.

Ciò posto, l’Ordinanza n° 75/2014 in parola trova la propria ragione nelle esigenze rappresentate dall’intera realtà portuale di Gaeta circa l’assenza di norme chiare ed attuali, in grado di regolamentare in maniera più puntuale una realtà modificatasi rispetto a quella esistente al momento della emanazione dei primi atti in materia, negli anni ’60.

Questa Autorità Marittima, al fine di assicurare una più efficiente organizzazione della sicurezza in ambito portuale ha condotto, dal giugno 2013 sino alla fine dello scorso settembre, un complesso iter amministrativo che ha visto coinvolti tutti i soggetti professionalmente operanti nel settore (Corporazione dei Piloti del porto, concessionario del servizio di rimorchio, locale gruppo Ormeggiatori, Autorità Portuale, Soc. ENI S.p.A. – terminalista del pontile petroli, agenzie raccomandatarie marittime), i quali hanno partecipato per quasi un anno ad una attività di sperimentazione delle nuove disposizioni, prima della loro consacrazione nell’atto in oggetto.

Obbiettivo della sperimentazione – positivamente valutata da tutti i soggetti tecnici/professionali coinvolti – era quello di rimodulare i servizi in considerazione delle novità tecnologiche e logistiche introdotte nel porto di Gaeta (introduzione di due rimorchiatori “azimutali” – più moderni e performanti rispetto ai precedenti, con una manovrabilità a 360° – e lavori di ampliamento e messa in sicurezza dell’ambito portuale).

 

Nel merito della questione è opportuno quindi evidenziare i seguenti punti:

1.     Prima dell’intervenuta ordinanza, il rimorchiatore “in servizio di assistenza alla petroliera”, nonostante la presenza di unità “petroliere” in porto, nell’arco diurno ormeggiava presso la banchina Caboto e risultava impiegabile per qualsiasi operazione commerciale, anziché essere presente presso il pontile petroli 24 ore su 24.

Con la nuova disciplina gli standard di sicurezza sono stati innalzati, obbligando il rimorchiatore “in servizio di assistenza alla petroliera” a permanere in mare nelle immediate vicinanze delle “petroliere” non soltanto nella fascia notturna ma per l’intera durata della loro sosta in porto, sia di giorno che di notte.

2.     La possibilità del “distacco” di tale rimorchiatore dalle attività di assistenza – per ridotte fasce temporali – è stata consentita, subordinandola però ad una specifica valutazione sulla presenza delle condizioni di sicurezza – in relazione alle caratteristiche dell’unità nonché delle condizioni meteo marine in atto -, da effettuarsi congiuntamente a cura di ben quattro soggetti tecnici, professionalmente competenti e tutti coinvolti nelle operazioni : il Pilota del porto, il Comandante della petroliera, il capoturno del Pontile petroli, il Comandante del rimorchiatore. Tale possibilità è stata introdotta anche in considerazione della circostanza che vede già presenti in mare ed operativi, nei brevi periodi di distacco finalizzati esclusivamente a consentire l’ingresso ed uscita in sicurezza di navi mercantili dal porto commerciale di Gaeta, tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze, con tempi di intervento ricomprendibili nell’arco di pochi minuti.

3.     In considerazione della frequenza del traffico petrolifero – da gennaio ad oggi hanno fatto scalo a Gaeta circa una petroliera a settimana, con durata media di sosta di 24 ore – nonché delle problematiche tecniche rappresentate dal personale della Soc. ENI circa l’opportunità, per motivi di maggior sicurezza, di non sospendere le operazioni di caricazione/discarica dei prodotti petroliferi dalle unità all’ormeggio, non si è ritenuto opportuno imporre la sospensione delle operazioni commerciali nei brevi periodi di distacco del rimorchiatore, comunque operativo in zone immediatamente limitrofe.

4.     Detta innovazione è stata introdotta anche al fine di non inficiare sull’operatività commerciale del porto di Gaeta consentendo di conseguenza l’ingresso/uscita 24 ore su 24 anche delle unità mercantili che richiedono l’impiego in manovra di tutti e due rimorchiatori in servizio nel porto di Gaeta. In tal modo si è potuto evitare che le stesse fossero costrette ad attendere inoperose in rada, maggiormente esposte a condizioni meteo avverse e quindi in condizioni di minore sicurezza.

5.     È stata inoltre introdotta per la prima volta (non ve ne era alcuna previsione prima) nella vigente regolamentazione in materia la presenza di un rimorchiatore in servizio “di guardia” h24, con tempo massimo di intervento di 30 minuti dalla chiamata, nonché la definizione di tempi certi per l’intervento del secondo rimorchiatore in concessione, per qualsiasi necessità di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e portuale, tutela dell’ambiente marino all’interno del Golfo.

6.     In merito al numero dei membri di equipaggio del rimorchiatore  “in  servizio di assistenza alle petroliere”, è opportuno ricordare che esiste il certificato di sicurezza statutario di bordo che determina il numero dei membri di equipaggio delle unità mercantili nazionali, compreso quelle destinate al servizio di rimorchio. E’ la così detta “tabella di armamento”. Tale certificazione di sicurezza di bordo rilasciata dal competente Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti è emessa a seguito di specifica analisi di compatibilità con le reali condizioni dell’unità ed in relazione al servizio alla quale la stessa è destinata, nonché delle apparecchiature ed equipaggiamenti installati ed a seguito di riunioni, con il necessario coinvolgimento di tutte le parti interessate (Amministrazione Marittima, armatori, marittimi e Sindacati di categoria). All’attualità nel porto di Gaeta, a differenza del recente passato, operano unicamente rimorchiatori di tipo non tradizionale ovvero “azimutali”, più performanti in termini di potenza, manovrabilità, tecnologia ed attrezzature tecniche di bordo, che necessitano, sempre in aderenza alla prescritta certificazione di sicurezza, di un determinato numero di membri di equipaggio proprio in ragione delle caratteristiche dell’unita e della consistenza e tipologia di equipaggiamento presente a bordo.

Pertanto con l’Ordinanza n° 75/2014 non è stata effettuata alcuna modifica alla composizione numerica degli equipaggi, la cui eventuale rideterminazione è tra le esclusive competenze del Ministero di riferimento.

7.     Proprio a conferma della elevata attenzione riservata alle attività che si svolgono presso il pontile petroli, l’ultima esercitazione complessa antinquinamento ed antincendio nonché la prossima esercitazione, hanno avuto ed avranno come oggetto proprio unità ormeggiate presso il locale pontile petroli, al fine di verificare il permanere delle prescrizioni operative e delle condizioni di sicurezza attualmente vigenti

Da ultimo, con riferimento alle modalità di rappresentazione delle preoccupazioni per la nuova disciplina del servizio di rimorchio, si osserva la circostanza secondo la quale per l’intera durata della sperimentazione che si è protratta per circa un anno, condotta con la massima attenzione, partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti tecnici e professionali coinvolti, anche attraverso l’indizione di numerose riunioni periodiche, mai era stata formulata alcuna eccezione o richiesta di chiarimenti.

fonte: comuniato stampa capitaneria di porto