Concorso funzionario amministrativo a Formia, l’Amministrazione: “Rispettate le procedure di legge”

comne di formia

In merito all’articolo comparso in data odierna sul blog “H24 Notizie” avente come oggetto il concorso per la copertura di un posto di Funzionario amministrativo, categoria D3, e recante il contenuto della nota fatta pervenire al Comune di Formia in data 6 ottobre dal sindacato UIL Fpl di Latina, l’Amministrazione comunale evidenzia quanto segue:

– con delibera n. 245 del 12.08.2016, previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, la Giunta comunale ha approvato il piano annuale e triennale delle assunzioni in osservanza delle disposizioni dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego ( d.lgs 165/2001);

– nella delibera si prendeva atto dell’avvenuta definizione del procedimento giudiziale a mezzo verbale conciliativo di un funzionario comunale e dei connessi adempimenti. L’Avvocatura comunale si era dichiarata incompatibile a partecipare a tale giudizio invitando l’Amministrazione a rivolgersi ad avvocati esterni all’Ente (delibera di G.M. n 119 del 06.05.2015);

– in corso di giudizio l’avvocato nominato rassegnava le proprie dimissioni. A seguito di reiterata conferma di incompatibilità da parte dell’Avvocatura comunale, l’Amministrazione si è vista costretta ad incaricare un nuovo difensore (delibera di G.C. n. 14 del 27.01.2016);

– conformemente a quanto avvenuto in precedenza per casi analoghi (vedi delibere di Giunta n. 353/205-372/2012- 373/2012 – 374/2012- 395/2012 – 401/2012- 292/2013), il Sindaco ha presieduto l’udienza conciliativa quale legale rappresentante dell’Ente;

– la delibera di Giunta, chiamata in causa dalla nota pubblicata (che nel prevedere le modalità di espletamento dei tentativi obbligatori di conciliazione individuava quale rappresentante dell’Amministrazione un dirigente dell’Ente e non un rappresentante politico) è riferita solo ed esclusivamente alle conciliazioni da tenersi presso la Commissione Provinciale del Lavoro;

– è totalmente errato ritenere che si sia proceduto a stabilizzare personale assunto (ex art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali) o che si siano riconosciute mansioni superiori, dal momento che il giudizio si è svolto in contesti completamente diversi, ovvero con il riconoscimento di attività gestionali svolte nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 con la conseguente applicazione di quanto previsto in materia di reclutamento dal Dlgs 165/2001 (concorso pubblico) al fine di garantire il merito attraverso l’espletamento della procedura concorsuale (di cui all’art. 4 comma 6 del d.l. 101/2013 convertito) e non già, come prassi precedente, di immissione diretta nell’Ente;

– le ragioni che hanno costretto l’attuale Amministrazione ad accettare la conciliazione sono da ricercare dunque nell’improprio affidamento di mansioni gestionali attribuite dalla precedente Amministrazione alla persona in oggetto;

– l’attuale Amministrazione ha collocato l’attività della stessa solo ed esclusivamente nei compiti propri dell’ufficio di Staff;

– tutti gli atti sono stati dunque assunti in regime di piena trasparenza con la pubblicazione all’albo pretorio e l’inserimento nella sez. “Amministrazione trasparente”.