Santi Cosma e Damiano, elezioni amministrative 2022: è duello tra Taddeo e Testa

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Santi Cosma e Damiano è tra i sette comuni della provincia di Latina chiamati il 12 giugno ad esprimere il proprio voto per le elezioni comunali 2022. Avendo 7mila abitanti, il comune del sud pontino scongiura un eventuale ballottaggio e scoprirà, già al termine del primo turno, il nome del futuro sindaco.

L’attuale primo cittadino Franco Taddeo tenta il bis per “continuare insieme a costruire il futuro”, con la lista Alleanza per Santi Cosma e Damiano. Dopo i cinque anni del suo mandato, il candidato dichiara di essere ancora pieno di energie ed anzi “oramai pensionato posso assicurare ai miei cittadini un sindaco a tempo pieno”. Il suo motto è da sempre “tra la gente e per la gente”. Il programma di Taddeo prevede il completamento della viabilità, il recupero dei fabbricati del centro storico e l’allargamento della rete fognaria e dei marciapiedi. L’obiettivo è quello di proporre il territorio di Santi Cosma e Damiano come luogo di vacanza, sfruttando la vicinanza con il litorale di Minturno e di Sassano.

A sfidarlo Antonello Testa, ex componente della maggioranza consiliare ora a capo dell’attuale gruppo di opposizione. A sostenerlo la lista Uniti per Cambiare: “Un gruppo di amici animati dall’unico obiettivo, quello di lavorare a favore di tutti”. Il loro programma elettorale, dichiara il candidato, propone un’inversione di rotta, attraverso l’ascolto delle esigenze dei cittadini ed investimenti sul territorio. “Bambini, scuola e soggetti più delicati sono il nostro primo punto. Affronteremo poi la questione dell’aumento della TARI, delle difficoltà degli investitori che vogliono creare lavoro e sviluppo a Santi Cosma e il contenzioso con il consorzio di bonifica”.

QUANDO SI VOTA

Il DECRETO MINISTERIALE del 31/03/2022 ha indetto le ELEZIONI AMMINISTRATIVE per domenica 12 GIUGNO 2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

PER COSA SI VOTA

  • Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali.
    Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 9 E MASSIMO 12.
    Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;

CHI PUO’ VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)

  • Sono ELETTORI tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana )
  • Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, per le sole consultazioni elettorali EUROPEE e AMMINISTRATIVE, residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco.

CHI PUO’ ESSERE ELETTO (ELETTORATO PASSIVO)

  • Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel giorno fissato per la votazione.
  • Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

SISTEMA ELETTORALE

  • L’elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.
  • Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.
  • L’elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico.
  • Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.
  • Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio
  • Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
  • Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.
  • In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
  • Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.
  • Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.

Maria Concetta Valente